Aspetti Generali
I consorzi stabili sono una particolare categoria di consorzi previsti dall’art. 2602 del Codice Civile, cui si applica sia la disciplina generale del Codice Civile, sia quella speciale contenuta nell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici.
I consorzi ordinari si regolano sulla base degli artt. 2602-2615 bis del Codice Civile. I consorzi stabili, invece, si distinguono per l’applicazione della normativa speciale di cui all’art. 36, risultando così una particolare tipologia di consorzio con attività esterna.
Costituzione di un Consorzio Stabile
Ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett. e) e 36 del D.Lgs. n. 163/2006, per costituire un consorzio stabile sono richiesti i seguenti requisiti:
- Presenza di almeno tre imprese consorziate;
- Attestazione SOA per tutte le imprese consorziate;
- Durata del consorzio non inferiore a 5 anni;
- Istituzione di una struttura comune d’impresa.
Oltre a questi requisiti, si applicano gli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile. In particolare:
- Il consorzio deve essere costituito con atto scritto;
- Contributi dei consorziati e struttura d’impresa costituiscono il fondo consortile.
Vantaggi dell’Appartenenza a un Consorzio Stabile
L’appartenenza a un consorzio stabile comporta numerosi vantaggi per il consorzio e per le imprese consorziate:
- Il consorzio, una volta qualificato, può far eseguire i lavori da una consorziata designata in sede di offerta, senza configurare subappalto (art. 36, commi 2 e 5 D.Lgs. 163/2006, art. 97 comma 1 D.P.R. 554/1999);
- Le consorziate possono eseguire lavori anche in categorie o importi superiori a quanto indicato nelle proprie Attestazioni SOA, con possibilità di ampliare la qualificazione;
- L’impresa consorziata mantiene la propria autonomia rispetto al consorzio (art. 97, comma 3, D.P.R. 554/99).
Attribuzione dei Lavori Eseguiti
I lavori eseguiti da imprese consorziate vengono attribuiti al consorzio e alle consorziate secondo le percentuali previste (artt. 25 comma 6 e 24 comma 1 lett. b) D.P.R. 34/2000):
- Se l’importo dei lavori è attribuito totalmente alla consorziata tramite delibera, il Consorzio può ottenere almeno il 30% (o 40% per categorie a qualificazione obbligatoria) della qualificazione, mentre la consorziata ottiene il 100% dei lavori eseguiti.
Modalità Operative del Consorzio
Il consorzio stabile può operare in due modalità:
- Tramite le singole imprese consorziate, indicando in gara l’impresa esecutrice;
- Attraverso l’attività della comune struttura d’impresa.
Responsabilità verso le Stazioni Appaltanti
Le responsabilità sono disciplinate da:
- Art. 36, comma 2, D.Lgs. 163/2006: responsabilità solidale del consorzio e delle consorziate verso la stazione appaltante.
- Art. 97, comma 1, D.P.R. 554/1999: possibilità di esecuzione dei lavori da parte delle consorziate, con responsabilità solidale e sussidiaria.
In sede processuale, l’amministrazione può agire contro consorzio e consorziata esecutrice. Le altre consorziate rispondono solo nei limiti della loro partecipazione al fondo consortile.
Responsabilità verso i Fornitori
Secondo l’art. 2615 del Codice Civile, si distinguono tre ipotesi:
- Obbligazione assunta dal consorzio in nome proprio → i terzi agiscono sul fondo consortile;
- Obbligazione assunta dal consorzio in nome delle consorziate → risponde la consorziata interessata, e in caso di insolvenza, le altre in base alle quote;
- Obbligazione assunta direttamente dalla consorziata → risponde solo questa.
Il Consorzio AGORAA ha assunto la forma di società consortile a responsabilità limitata, con responsabilità limitata al capitale sociale.
Partecipazione alla Medesima Gara
Come previsto dall’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006:
- Le imprese indicate dal Consorzio come esecutrici non possono partecipare autonomamente alla stessa gara, pena applicazione dell’art. 353 c.p.;
- Le imprese non indicate dal Consorzio possono invece partecipare liberamente.
Modifiche alla Compagine Consortile e alle Attestazioni
Durante la vita del consorzio è possibile variare la compagine consortile, purché resti il minimo di tre consorziati. Qualora tali modifiche incidano negativamente sull’Attestazione di Qualificazione:
- Il consorzio deve comunicarlo immediatamente alla SOA;
- Il principio vale anche per variazioni nelle categorie/classifiche delle Attestazioni delle consorziate.